Ci si
riferisce ai disparati programmi televisivi e radiofonici mandati in onda sia
in Italia che all’estero, che nel corso degli anni hanno ripetutamente divulgato
in modo parziale le dichiarazioni degli esperti (compreso il sottoscritto) che
hanno partecipato di persona alla registrazione strumentale digitale circa l’attività
di ricerca scientifica sulle apparizioni Mariane e su altre apparizioni/visioni
attribuite a fonte “chiamata” soprannaturale.
Alcuni degli esperti hanno registrato e pubblicato non su riviste
internazionali le loro registrazioni; ma secondo le norme, i principi e il
codice deontologico (http://www.spr.ac.uk/page/guidelines-members) della Società
Inglese di Parapsicologia (British Society for
Psychical Research, http://www.spr.ac.uk/), non contano i titoli della società, ma la
capacità di far funzionare strumenti (le cui registrazioni sono tutt’ora
circolanti o reperibili), e di interpretarne i risultati.
Si fa
particolare riferimento alle apparizioni di Medjugorje e ad altre contemporanee
(rintracciabili sul vol. 16 di Riza Scienze, anno 1987), e alla metodica di decontestualizzare le affermazioni
rilasciate da scienziati e ricercatori dalle interviste da loro rilasciate e
dal materiale da loro fornito alle emittenti, che diffondono indicazioni molte
volte imprecise sui ruoli svolti dagli interessati nell’ambito della varie
Commissioni di Studio, con particolare riguardo a quelle italiane del 1985 e
1998: questo tipo di spettacolarizzazione mirato all’audience e al sensazionalismo ha spesso il fine, indipendentemente
dalle dichiarazioni rilasciate e dal materiale fornito dagli studiosi, di
fomentare ambigui dibattiti e/o supportare tesi del tutto contrapposte fra di
loro circa la veridicità della natura cosiddetta soprannaturale di tali
fenomenologie; tale spettacolarizzazione arriva talora addirittura ad insinuare
la posizione di “giudice super partes” di chi si interroga, tra i cosiddetti “opinionisti”
chiamati ad intervenire in studio, in modo talora del tutto irrispettoso e
deontologicamente scorretto, se non offensivo, nei confronti dei professionisti
interessati che da qualche ventennio si interessano ai risultati ottenuti, elaborando
tabelle consequenziali sconosciute, sembra, a quei “sapienti frequentatori dei salotti
TV”, circa l’opportunità che la scienza si interessi alla ricerca e allo
studio di determinati eventi.
Si
ritiene quindi opportuno e doveroso offrire a chi si interessa a questi studi, e
in particolare al controverso “caso Medjugorje”, alcuni chiarimenti sul lavoro
svolto e sul contesto nell’ambito del quale esso è stato portato avanti negli
anni, analizzando questa novità scientifica riguardante le modificazioni psicofisiologiche
che si verificano nel soggetto prima, durante e dopo l’evento auto-segnalato.
Premetto
che il 25 febbraio 1978 la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede ha
pubblicato le nuove "Norme per
procedere nel discernimento di presunte apparizioni e rivelazioni”,
revisionando quelle precedentemente in vigore che risalgono a Benedetto XV.
Prima di citare il documento in toto, consultabile al link http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19780225_norme-apparizioni_it.html, desidero
puntualizzare che scopo della ricerca scientifica in questi casi NON è appurare se un presunto veggente
veda o meno la Madonna, o altra figura mistica e venerata dalla Chiesa
Cattolica, ma solo verificare, tramite test e strumentazioni non
somministrabili/disponibili prima di un certo periodo del XX secolo, in che
stato di coscienza si trovi il soggetto presunto veggente quando dichiara di
avere le visioni/apparizioni: se si trova cioè in uno stato cosiddetto
ordinario di coscienza, oppure in uno stato modificato (si veda la Mappa degli Stati
di Coscienza di
R.
Fischer, come riferimento, che in casi come Medjugorje ha permesso di rilevare
stati di trance estatica, senza studiare l’eventuale immagine percepita, i
messaggi e i miracoli, che rientrano nell’area di competenza di altri studiosi).
Pertanto,
prima che questi test/strumentazioni venissero impiegati, ci sono stati casi di
Apparizione ufficializzati dalla Chiesa Cattolica e dichiarate “degne di fede
umana” indipendentemente da questi studi. Si pensi a:
1) Rue
du Bac, Francia (1830)
2) Roma,
Italia (1842)
3) La
Salette, Francia (1846)
4)
Lourdes, Francia (1858)
5)
Pont-main, Francia (1871)
6) Pellevoisin,
Francia (1876)
7)
Gietrzwald, Polonia (1877)
8)
Knock, Irlanda (1879)
9)
Castelpetroso, Italia (1888)
10)
Fatima, Portogallo (1917)
11) Beauring,
Belgio (1932)
12)
Banneaux, Belgio (1933)
13) Amsterdam,
Olanda (1945)
14)
Siracusa, Italia (1953)
15)
Akita, Giappone (1973)
16)
Finca Betania Venezuela (1976) (casi in cui è stato permesso culto, ma non vi è
stata ufficializzazione)
17) San
Nicolàs, Argentina (1983)
18) Kibeho,
Ruanda (1981-1989)
19)
Laus, Francia (1664)
20 )
Champion, Wisconsin, Stati Uniti
d'America (1859).
Questi
ultimi due casi sono stati ufficializzati solo di recente, fra il 2008 e il
2010.
Anche
prima dell’avvento degli strumenti tecnologici/digitali attualmente in uso, ci
sono stati casi, come nell’Epifania di di Beauring, Belgio (1932), che hanno
attratto la presenza di circa duecento medici nel corso della stessa giornata,
al fine di vagliare e verbalizzare i fatti alla luce delle metodiche
disponibili all’epoca. A Medjugorje le consulenze furono molte, alcune non
reperibili, altre pubblicate.
«SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDENORME PER PROCEDERE NEL DISCERNIMENTO
DI PRESUNTE APPARIZIONI E RIVELAZIONI
Nota preliminare
Origine e carattere delle Norme
Durante la Sessione Plenaria annuale del novembre 1974, i Padri di questa Sacra Congregazione hanno esaminato i problemi relativi alle presunte apparizioni e alle rivelazioni spesso loro connesse, e sono pervenuti alle seguenti conclusioni:
1. Oggi, più che in passato, la notizia di queste apparizioni si diffonde rapidamente tra i fedeli grazie ai mezzi di informazione (mass media). Inoltre, la facilità degli spostamenti favorisce e moltiplica i pellegrinaggi. L’Autorità ecclesiastica è perciò chiamata a pronunciarsi in merito senza ritardi.
2. D’altra parte, la mentalità odierna e le esigenze scientifiche e quelle proprie dell’indagine critica rendono più difficile, se non quasi impossibile, emettere con la debita celerità i giudizi che concludevano in passato le inchieste in materia (constat de supernaturalitate, non constat de supernaturalitate) e che offrivano agli Ordinari la possibilità di autorizzare o proibire il culto pubblico o altre forme di devozione tra i fedeli.
Per queste ragioni, affinché la devozione suscitata tra i fedeli da fatti di questo genere possa manifestarsi nel rispetto della piena comunione con la Chiesa e portare frutti, dai quali la Chiesa stessa possa in seguito discernere la vera natura dei fatti, i Padri hanno ritenuto di dover promuovere in materia la seguente procedura.
Quando l’Autorità ecclesiastica venga informata di qualche presunta apparizione o rivelazione, sarà suo compito:
a) in primo luogo, giudicare del fatto secondo criteri positivi e negativi (cfr.infra, n. I);
b) in seguito, se questo esame giunge ad una conclusione favorevole, permettere alcune manifestazioni pubbliche di culto o di devozione, proseguendo nel vigilare su di esse con grande prudenza (ciò equivale alla formula: «pro nunc nihil obstare»);
c) infine, alla luce del tempo trascorso e dell’esperienza, con speciale riguardo alla fecondità dei frutti spirituali generati dalla nuova devozione, esprimere un giudizio de veritate et supernaturalitate, se il caso lo richiede.
I. Criteri per giudicare, almeno con una certa probabilità,
del carattere delle presunte apparizioni o rivelazioni
A) Criteri positivi:
a) Certezza morale, o almeno grande probabilità dell’esistenza del fatto, acquisita per mezzo di una seria indagine.
b) Circostanze particolari relative all’esistenza e alla natura del fatto, vale a dire:
1. qualità personali del soggetto o dei soggetti (in particolare, l’equilibrio psichico, l’onestà e la rettitudine della vita morale, la sincerità e la docilità abituale verso l’autorità ecclesiastica, l’attitudine a riprendere un regime normale di vita di fede, ecc.);
2. per quanto riguarda la rivelazione, dottrina teologica e spirituale vera ed esente da errore;
3. sana devozione e frutti spirituali abbondanti e costanti (per esempio, spirito di preghiera, conversioni, testimonianze di carità, ecc.).
B) Criteri negativi:
a) Errore manifesto circa il fatto.
b) Errori dottrinali attribuiti a Dio stesso, o alla Beata Vergine Maria, o a qualche santo nelle loro manifestazioni, tenuto conto tuttavia della possibilità che il soggetto abbia aggiunto – anche inconsciamente –, ad un’autentica rivelazione soprannaturale, elementi puramente umani oppure qualche errore d’ordine naturale (cfr Sant’Ignazio, Esercizi, n. 336).
c) Una ricerca evidente di lucro collegata strettamente al fatto.
d) Atti gravemente immorali compiuti nel momento o in occasione del fatto dal soggetto o dai suoi seguaci.
e) Malattie psichiche o tendenze psicopatiche nel soggetto, che con certezza abbiano esercitato una influenza sul presunto fatto soprannaturale, oppure psicosi, isteria collettiva o altri elementi del genere.
Va notato che questi criteri positivi e negativi sono indicativi e non tassativi e vanno applicati in modo cumulativo ovvero con una qualche loro reciproca convergenza.
II. Intervento dell’Autorità ecclesiastica competente
1. Se, in occasione del presunto fatto soprannaturale, nascono in modo quasi spontaneo tra i fedeli un culto o una qualche devozione, l’Autorità ecclesiastica competente ha il grave dovere di informarsi con tempestività e di procedere con cura ad un’indagine.
2. L’Autorità ecclesiastica competente può intervenire in base a una legittima richiesta dei fedeli (in comunione con i Pastori e non spinti da spirito settario) per autorizzare e promuovere alcune forme di culto o di devozione se, dopo l’applicazione dei criteri predetti, niente vi si oppone. Si presterà però attenzione a che i fedeli non ritengano questo modo di agire come un’approvazione del carattere soprannaturale del fatto da parte della Chiesa (cfr Nota preliminare, c).
3. In ragione del suo compito dottrinale e pastorale, l’Autorità competente può interveniremotu proprio; deve anzi farlo in circostanze gravi, per esempio per correggere o prevenire abusi nell’esercizio del culto e della devozione, per condannare dottrine erronee, per evitare pericoli di un misticismo falso o sconveniente, ecc.
4. Nei casi dubbi, che non presentano alcun rischio per il bene della Chiesa, l’Autorità ecclesiastica competente si asterrà da ogni giudizio e da ogni azione diretta (perché può anche succedere che, dopo un certo periodo di tempo, il presunto fatto soprannaturale cada nell’oblio); non deve però cessare di essere vigile per intervenire, se necessario, con celerità e prudenza.
III. Autorità competenti per intervenire
1. Spetta innanzitutto all’Ordinario del luogo il compito di vigilare e intervenire.
2. La Conferenza Episcopale regionale o nazionale può intervenire:
a) se l’Ordinario del luogo, fatta la propria parte, ricorre ad essa per discernere con più sicurezza sul fatto;
b) se il fatto attiene già all’ambito nazionale o regionale, sempre comunque con il consenso previo dell’Ordinario del luogo.
3. La Sede Apostolica può intervenire, sia su domanda dell’Ordinario stesso, sia di un gruppo qualificato di fedeli, sia anche direttamente in ragione della giurisdizione universale del Sommo Pontefice (cfr. infra, n. IV).
IV. Intervento della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede
1. a) L’intervento della Sacra Congregazione può essere richiesto sia dall’Ordinario, fatta la propria parte, sia da un gruppo qualificato di fedeli [la seconda commissione italiana, quella del 1998, fu richiesta dall’allora P. Slavko Barbaric della Parrocchia di San Giacomo di Medjugorje, N.d.A]. In questo secondo caso, si presterà attenzione a che il ricorso alla Sacra Congregazione non sia motivato da ragioni sospette (come, per esempio, la volontà di costringere l’Ordinario a modificare le proprie legittime decisioni, a ratificare qualche gruppo settario, ecc. [ricordiamo la legge di Donchin e la mitomania individuale di sostenitori e detrattori, N.d.A.].
b) Spetta alla Sacra Congregazione intervenire motu proprio nei casi più gravi, in particolare quando il fatto coinvolge una consistente parte della Chiesa, sempre dopo aver consultato l’Ordinario, e, se la situazione lo richiede, anche la Conferenza Episcopale.
2. Spetta alla Sacra Congregazione giudicare e approvare il modo di procedere dell’Ordinario o, se lo ritiene possibile e conveniente, procedere ad un nuovo esame del fatto, distinto da quello realizzato dall’Ordinario e compiuto o dalla Sacra Congregazione stessa, o da una Commissione speciale.
Le presenti Norme, deliberate nella Sessione Plenaria di questa Sacra Congregazione, sono state approvate dal Sommo Pontefice Paolo VI, felicemente regnante, il 24 febbraio 1978.
Roma, dal palazzo della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, 25 febbraio 1978.
Firmato: Franjo Cardinale Šeper (Prefetto) e Jérôme Hamer, O.P. (Segretario)» [Citato da http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19780225_norme-apparizioni_it.html]
Dopo l’indagine
iniziale, se l’avvenimento risponde ai criteri esposti, si può concedere un primo
permesso che in pratica stabilisce quanto segue: "Per il momento, non c’è
motivo di opporsi a ciò". Questo permette la partecipazione pubblica alla
devozione alla presunta apparizione.
Alla
fine, occorre dare un giudizio e una deliberazione definitiva, con
l’approvazione o la negazione, che però supera la valutazione scientifica, poiché
trattasi di valutazione religiosa.
È ben
vero che in queste nuove linee direttive non si accenna a studi scientifici
particolari mirati a constatare evidenze o meno di parametri come stati di
coscienza modificati quali lo stato estatico e altri fenomeni raggruppabili in
Stati Modificati di Coscienza Religiosi, stigmate o altre fenomenologie
sull'uomo stesso, ma solo “Malattie psichiche o tendenze psicopatiche nel
soggetto, che con certezza abbiano esercitato una influenza sul presunto fatto
soprannaturale, oppure psicosi, isteria collettiva o altri elementi del genere”.
È altresì
evidente che dai singoli studi psicofisiologici condotti nel XX e XXI secolo dai
singoli ricercatori sono emersi dati importanti che attestano non solo le
ipotesi iniziali, ma tutta una serie di sintomi o comportamenti che hanno fatto
variare i parametri stessi della psicofisiologia umana, soprattutto a confronto di altre fenomenologie similari
più o meno auto- o eteroindotte e che quindi devono essere valutate e descritte
per una diagnosi differenziale da una prima commissione scientifica che poi
invierà i dati alla Commissione Religiosa.
Queste
conclusioni hanno spesso attirato contestazioni di “opinionisti” o
“osservatori” presenti nei salotti televisivi, che, essendo scientificamente
digiuni sull’argomento, ritengono di essere nella posizione di poter sparare
sentenze che, complice le già citate presentazioni di documenti decontestualizzati
e di informazioni imprecise date in pasto al pubblico, hanno l’infelice effetto
di disinformare e confondere gli spettatori che genuinamente si interessano all’argomento.
Quindi
i vari studi scientifici sono un supporto non indifferente nella valutazione di:
·
controllo
di base psichiatrico e psicofisiologico del soggetto supportato da test della personalità
e altro, provati statisticamente (MMPI 2, Test di Rorschach, ecc.);
·
variazione
dei parametri di base del soggetto,
prima, durante e dopo l'evento e con quale strumentazione;
·
registrazione
dei parametri fisico-psicofisiologici durante gli eventi in questione ed eventuali ipotesi più o meno
accertate su cause fisiche, fisiologiche, psicologiche o paranormali che li
determinano o ne siano stati una concausa, che va chiarita scientificamente e non scientemente o emozionalmente, come
fanno certi commentatori apparentemente onniscienti. Si ricordi sempre quanto
afferma Thomas S. Szasz, che dietro a ogni strumento scientifico c'è sempre il
cervello/mente del ricercatore che non dovrebbe avere pregiudizi o convinzioni
personali emozionali.
Detto
questo si sottolinea come la scienza ufficiale sia stata coinvolta in diversi
casi di apparizioni/visioni giudicate di volta in volta dalla Chiesa Cattolica
come:
·
“constat de supernaturalitate”;
·
“
constat de non supernaturalitate”;
·
“non
constat de supernaturalitate”;
mentre
altre sono ancora “sub judice”.
Nel
prossimo post evidenzierò a titolo riassuntivo le conclusioni del Gruppo di
Studio denominato “Medjugorje 3”, di cui sono stato Coordinatore Scientifico,
ricerca descritta per esteso nel libro:
e
illustrata nel video/documentario:
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